Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)

 

Che cos'è l'ICI’?

L’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), istituita a decorrere dall’anno 1993, si applica secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni e con l’osservanza dei criteri stabiliti dal Regolamento Comunale. Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati.

 Sono tenuti al pagamento dell’imposta:

  • il proprietario, anche se residente all'estero;
  • l’usufruttuario;
  • il titolare di diritto di uso;
  • il titolare di diritto di abitazione;
  • il titolare di diritto di enfiteusi;
  • il titolare di diritto di superficie.
  • il locatario del contratto di leasing
Cosa si deve fare?

Il contribuente deve presentare la dichiarazione ICI, utilizzando il modello ministeriale, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (MODELLO UNICO ex 740) relativa all’anno in cui ha avuto inizio il possesso o la variazione. Fino a quando non intervengono variazioni dei dati ed elementi indicati nella precedente dichiarazione ICI, la stessa rimane valida.

Al contrario, per modificazioni dei dati ed elementi già dichiarati (ad esempio,variazioni della rendita del fabbricato, cessione dello stesso) il contribuente è tenuto ad effettuare nuova dichiarazione ICI da presentarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si sono verificate le modificazioni .

E’ prevista l’applicazione di sanzioni amministrative nei confronti dei contribuenti che non presentano le suddette dichiarazioni; per maggiori informazioni si consiglia di consultare il vigente Regolamento Comunale ICI.

Qual'è l'ufficio comunale competente?

Per ritirare i modelli per la dichiarazione  I.C.I., i bollettini di ccp ed avere ogni tipo di informazione, è possibile recarsi in Municipio:

l’Ufficio Tributi , aperto al pubblico:

  • da lunedì a venerdì, dalle10.00 alle 13.00;
  • da lunedì a giovedì, dalle14.30 alle 15.30;

E' possibile inoltre scaricarli direttamente dal sito comunale

Come si calcola l'ICI da pagare?

Calcolo dell'I.C.I. per i fabbricati
  1. Se il fabbricato è iscritto al Catasto, si moltiplica il valore catastale per l’aliquota deliberata dal Comune.

Il valore catastale si ottiene moltiplicando la rendita catastale, che va preliminarmente aumentata del 5%:

  • x 100 se si tratta di abitazione, relative pertinenze o qualsiasi altro tipo di immobile
  • x 50 se si tratta di uffici
  • x 34 se si tratta di negozi.
  •  

    1. Se il fabbricato non è ancora iscritto al Catasto, si deve utilizzare la rendita catastale di un fabbricato similare iscritto (la cosiddetta rendita presunta).
     
    1. Se un fabbricato è in costruzione, l’I.C.I. si paga sul valore commerciale dell’area fabbricabile fino a quando non vengono ultimati i lavori o comunque fino a quando il fabbricato non è utilizzato.

      L’imposta deve essere calcolata sulla base dei mesi di possesso durante l’anno in corso; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è contato per intero.

    Detrazione per abitazione principale

    La legge prevede per l’abitazione principale, dove di norma il contribuente ha la propria dimora abituale, una detrazione dell’imposta, che il Comune ha deliberato nella misura di euro 103,29 rapportata a mese.

    Non è prevista l'attribuzione della detrazione per gli immobili concessi in uso gratuito ai familiari.

    Quando l’unità immobiliare è l’abitazione principale di più soggetti, la detrazione va ripartita in parti uguali, indipendentemente dalle quote di proprietà.

    Per i cittadini italiani residenti all’estero oppure ospiti presso strutture residenziali per anziani, la casa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto si considera "adibita ad abitazione principale" a condizione che non risulti affittata.

    Calcolo dell’I.C.I. per le aree fabbricabili.

    Sono soggette all’I.C.I. le aree indicate come edificabili dagli strumenti urbanistici.

    Per calcolare l’I.C.I. si moltiplica il valore di mercato dell’area fabbricabile per l’aliquota del 6,0 per mille deliberata dal Comune.
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    Dal 1° gennaio 2003 i valori di riferimento, a metro quadro, delle aree edificabili presenti sul territorio comunale, come individuate nel vigente Piano Regolatore Comunale, sono i seguenti:

    Terreni edificabili a scopo residenziale  43,90 €
    Terreni edificabili a scopo residenziale  soggetti a PEC 37,18 €
    Terreni edificabili a scopo industriale, commerciale o artigianale 28,41 €
    Terreni edificabili a scopo industriale, commerciale o artigianale soggetti a PEC 23,76 €
    Terreni edificabili a scopo PEEP (Piano Edilizia Economica Popolare) 18,07 €
    • Qualora i contribuenti versino una imposta sulla base di un valore non inferiore a quello suindicato, predeterminato con delibera comunale, l'Ufficio Tributi del Comune non procederà ad accertamento.

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    Calcolo dell’I.C.I. per i terreni agricoli.

    Sono soggetti all’I.C.I. tutti i terreni agricoli, anche se il proprietario non è un agricoltore.

    L'imponibile I.C.I. si ottiene aumentando del 25% il reddito dominicale risultante al catasto terreni. Il risultato ottenuto va poi moltiplicato per 75. Per calcolare l'I.C.I. dovuta, si moltiplica la base imponibile così ottenuta per l'aliquata I.C.I. vigente (6 per mille).

    La legge prevede delle specifiche detrazioni, solo per i coltivatori diretti o gli imprenditori agricoli che coltivano direttamente i propri terreni.

    L'Amministrazione Comunale ha confermato le aliquote ICI già vigenti dal 1° gennaio 2003.  ???????????????????????

    Le  aliquote sono le seguenti:

    • Nella misura del 4 per mille solo per la prima casa (abitazione principale) e per le relative pertinenze ( C/6, C/2, C/7 ).
    •  L’aliquota del 4 per mille si applica anche per le abitazioni principali ( fino a due e con esclusione delle pertinenze) concesse in uso gratuito ai genitori ed ai figli. Occorre presentare l’autocertificazione come da modulo in distribuzione in Municipio. Per i contribuenti che si sono già avvalsi di questa agevolazione nel corso del 2003, resta valida la dichiarazione già consegnata all'ufficio tributi.
    • Nella misura del 2 per mille per gli immobili del centro storico inabitabili o inagibili che sono in corso di ristrutturazione. Occorre presentare l’autocertificazione come da modulo in distribuzione in Municipio
    • Nella misura del 6,0 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati

    La detrazione annua per la prima casa è di euro 103,29

    Quando si deve pagare?
    Cosa succede in caso di ritardato pagamento?

    L’I.C.I. si paga in due rate:
    • Entro il 30 di giugno si versa una rata pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno 2004, calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni in vigore nell'anno 2003.
    • Dal 1° al 20 dicembre si versa il saldo, calcolato con le nuove aliquote vigenti per l'anno 2004, detraendo l'acconto già pagato a giugno.

    L’I.C.I. può essere versata anche in un’unica soluzione entro il 30 di giugno. In tal caso occorre calcolare l'ICI con le aliquote e le detrazioni vigenti per l'anno 2004.

    In caso di ritardato pagamento è possibile regolarizzare la propria situazione utilizzando il RAVVEDIMENTO OPEROSO, pagando il 3,75% in più entro i primi 30 giorni oppure il 6% dopo i trenta giorni ma comunque entro l'anno; sono inoltre dovuti gli interessi nella misura del 3% l’anno fino al 31/12/2003 e dall'1/01/04 del 2,5%

    Dove e come si paga?

    Il pagamento va effettuato presso qualsiasi Ufficio postale a mezzo bollettino di conto corrente postale.

    Attenzione: il Comune non invia al domicilio dei contribuenti i bollettini per il pagamento.

    L’I.C.I. può essere versata, utilizzando l’apposito bollettino:

    • presso qualsiasi ufficio postale

    Per il Comune di Cerano il versamento va effettuato con bollettino di conto corrente postale intestato :

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    Chi è il responsabile del procedimento

    Responsabile dell'Ufficio Tributi è ??????????.
    Il resp. del procedimento è : ??????????????
    Qual'è la normativa di riferimento?
    D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
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