SERVIZI
alla PERSONA
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IL PASSAPORTO
 

Consulta il sito di Agenda passaporto https://www.passaportonline.poliziadistato.it Il nuovo servizio della Polizia di Stato per richiedere online il passaporto e per prenotare ora data e luogo per presentare la domanda eliminando le lunghe attese negli uffici di polizia

N.B. Dal 26.06.2012 tutti i minori potranno viaggiare in Europa e all'estero soltanto con un documento di viaggio individuale. Ne consegue che da quella data non sono più valide tutte le iscrizioni dei minori sul passaporto dei genitori. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza.
Il Rilascio
Consulta il sito di Agenda passaporto https://www.passaportonline.poliziadistato.it Il nuovo servizio della Polizia di Stato per richiedere online il passaporto e per prenotare ora data e luogo per presentare la domanda eliminando le lunghe attese negli uffici di polizia
In aderenza alla vigente normativa europea, dal 20 maggio 2010 viene rilasciato, da tutte le Questure in Italia ed all'estero dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, un nuovo modello di passaporto elettronico costituito da un libretto a 48 pagine a modello unificato. Tale libretto è dotato di un microchip in copertina, che contiene le informazioni relative ai dati anagrafici, la foto e le impronte digitali del titolare.
Inoltre, è presente, alla pagina 2 del libretto la firma digitalizzata, ad eccezione delle sotto elencate categorie:

  • Minori di anni 12;
  • Analfabeti (il cui stato sia documentato con un atto di notorietà );
  • Coloro che presentino una impossibilità fisica accertata e documentata che impedisca l'apposizione della firma;

In questi casi al posto della firma ci sarà la dicitura "esente" scritta anche in lingua inglese e francese. Per i minori oltre ai cambiamenti già intervenuti, è ora previsto che siano tutti dotati di un passaporto individuale. Pertanto non è più possibile richiedere l' iscrizione del proprio figlio minore sul passaporto del genitore. Per notizie più approfondite vi rimandiamo alla pagine del passaporto per i minori.
Per i minori la procedura prevede che vengano acquisite le impronte dal compimento dei 12 anni di età .
NOTA BENE Si segnala che l'iscrizione del minore sul passaporto del genitore è valida fino al 26.06.2012. Infatti da questa data il minore può viaggiare in Europa e all'estero solo con un documento di viaggio individuale. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza. Leggi circolare
La domanda (le questure stanno ancora utilizzando il vecchio modulo in attesa del nuovo tipo stampato dal Poligrafico dello Stato) per il rilascio può essere presentata presso i seguenti uffici del luogo di residenza o di domicilio o di dimora secondo quanto disposto dalla legge 21 novembre 1967 n. 1185 art.6
(nell'articolo sono citati anche gli Ispettorati di Frontiera che però non esistono più)

  • la Questura
  • l'ufficio passaporti del commissariato di Pubblica Sicurezza
  • la stazione dei Carabinieri
  • Comune di residenza

    Si ricorda che le impronte digitali possono essere acquisite solo presso gli uffici della Polizia di Stato anche in tempi differiti rispetto alla presentazione dell'istanza

N.B.Ricordiamo che insieme al modulo di richiesta del passaporto i cittadini dovranno sottoscrivere e consegnare anche un foglio su carta intestata, rilasciato in questura al momento poichè deve essere in originale, contenente una informativa di garanzia sul trattamento dei dati personali concordata con l'ufficio del Garante sulla riservatezza dei dati personali e con il Ministero degli Affari Esteri.
Copia dell'informativa sarà rilasciata al cittadino.
La documentazione
Alla domanda è necessario allegare:

  • un documento di riconoscimento valido (suggeriamo di portare con sé, oltre all'originale, anche un fotocopia del documento)
  • 2 foto formato tessera identiche e recenti (chi indossa occhiali da vista deve rimuoverli per la foto)
  • 1 contrassegno telematico di € 40,29 per passaporto (da acquistare in una rivendita di valori bollati prima di presentarsi con la documentazione nell'Ufficio che rilascia i passsaporti). Ricordiamo che dal 1 settembre 2007 il contrassegno sostituisce la marca da bollo e ha una validità di 365 giorni a decorrere dalla data del rilascio del passaporto. Per gli anni successivi la scadenza fa riferimento alla data dell'emissione del passaporto.
    L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il pagamento effettuato per mezzo dei conti correnti postali è ammesso solo nel caso in cui l'interessato si trovi nella oggettiva impossibilità di reperire i contrassegni telematici: Ulteriori chiarimenti ed esempi.
    Con nota del 16 gennaio 2012, il Ministero degli Affari Esteri, a parziale modifica delle istruzioni precedentemente diramate, ha comunicato che dal 1° gennaio 2012, a seguito dell'entrata in vigore della nuova tabella dei diritti consolari, è stata eliminata la possibilità di applicazione della gratuità ex art. 55 L. n.342/2000, al momento del rilascio di un passaporto valido esclusivamente per i Paesi U.E.
    N.B. Resta però invariata l'esenzione dal pagamento della tassa annuale di concessione governativa, negli anni successivi al rilascio, nel caso di utilizzo del documento nei Paesi U.E. Per chiarimenti è disponibile circolare esplicativa.
  • La ricevuta di pagamento di € 42.50 per il passaporto ordinario. Leggi circolare Il versamento va effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro.
    La causale è: "importo per il rilascio del passaporto elettronico". Vi consigliamo di utilizzare i bollettini pre-compilati distribuiti dagli uffici postali.
  • Per il rilascio di nuovo passaporto, a causa di deterioramento o scadenza di validità , con la documentazione deve essere consegnato il vecchio passaporto.

Passaporto per i minori
Il genitore di un figlio minore, alla richiesta di rilascio del proprio passaporto, deve allegare la dichiarazione di figli minori, cioè un modulo in cui il richiedente dichiara il numero di figli e le generalità dell'altro genitore e l'atto di assenso dell'altro genitore. Tutto ciò è previsto dalla legge per la tutela dei minori.
Queste indicazioni sono sempre valide a prescindere dallo stato civile del richiedente che ha figli minori. Quindi sono valide sia per genitori sposati, divorziati, separati, conviventi o altro.