SERVIZI
alla PERSONA
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CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE
 

Dal 9 maggio 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina prevista dall’art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha introdotto nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con cui effettuare le dichiarazioni anagrafiche, nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese. Le dichiarazioni anagrafiche devono essere presentate utilizzando obbligatoriamente la modulistica scaricabile dal sito, (vedi fondo pagina).

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Unitamente alla dichiarazione di residenza, è necessario, se titolari, allegare copia della patente di guida e il libretto di circolazione dei veicoli posseduti;
Gli allegati A e B elencano la documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica dei cittadini provenienti rispettivamente da Stati non appartenenti all’Unione Europea e da Stati appartenenti all’Unione Europea.

I cittadini possono presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:
1. direttamente allo sportello dell’ufficio anagrafe del Comune di Casapinta, negli orari di apertura al pubblico;
2. per posta raccomandata indirizzata a Comune di Casapinta, Ufficio Anagrafe, Via Bassetti, 3, 1866 Casapinta (BI);
3. via fax al numero 015/7427585;
4. per posta elettronica al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunecasapinta.it (se trasmesse con posta elettronica certificata) o protocollo@comunecasapinta.it (se trasmesse con semplice mail)

Le richieste possono essere inoltrate via posta elettronica ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante (P.E.C.);
d) che la dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante, preventivamente acquisite mediante scanner, siano trasmesse tramite posta elettronica semplice

ATTENZIONE nel caso né il richiedente né un familiare convivente siano proprietari dell’immobile in cui risiedono, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 47/2014, è obbligatorio presentare la dichiarazione del proprietario dell'immobile. scarica il modulo

LE RICHIESTE PRIVE DI DATI ESSENZIALI O INOLTRATE CON MODALITA' DIFFERENTI SARANNO CONSIDERATE IRRICEVIBILI.

IMPORTANTE!
In caso di dichiarazioni non rispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente:

  • la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione
  • il rilievo penale della dichiarazione mendace

In caso di discordanza tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti il dichiarante sarà quindi segnalato alle autorità di Pubblica Sicurezza e sarà ripristinata la posizione anagrafica precedente.

MODULISTICA
Allegato A (non Europei)
Allegato B (Europei)
Dichiarazione di residenza
Trasferimento di residenza all’estero
Circolare applicativa

D.L. 47/2014 dichiarazione del Proprietario